Rivoluzione Fotovoltaico: arriva il Modello Unico Parte III su Piattaforma SUER
Approvato il nuovo standard digitale per gli impianti in edilizia libera. Tempi stretti per la comunicazione (solo 5 giorni) e regime transitorio speciale di 6 mesi per l'entrata in esercizio. E per i centri storici c'è una svolta storica: stop ai veti delle Soprintendenze.
L’installazione di piccoli impianti fotovoltaici e sistemi ibridi compie un decisivo passo in avanti verso la totale digitalizzazione e semplificazione burocratica. Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 223 del 15 luglio 2026 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), fa il suo debutto ufficiale il Modello Unico Parte III.
Questo provvedimento, approvato in Conferenza Unificata lo scorso 7 luglio, dà concreta attuazione alla riforma avviata dall’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 190/2024 (il cosiddetto Testo Unico delle Energie Rinnovabili). La norma ha nettamente ridefinito i procedimenti amministrativi legati alle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), ripartendoli in tre precise macro-aree: l’attività del tutto libera, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e l’Autorizzazione Unica (AU).
Regolamentazione Impianti Fotovoltaici
Che cos’è il Modello Unico Parte III e quando si applica
Il nuovo modello costituisce un’integrazione strutturale di quanto già introdotto dal D.M. 297/2022, che si componeva esclusivamente della Parte I (dedicata alla fase preliminare e di connessione) e della Parte II (relativa alla fine dei lavori per impianti specifici sotto i 200 kW su edifici).
La Parte III ha uno scopo ben preciso: uniformare su scala nazionale la trasmissione digitale dei dati relativi a tutti quegli interventi che ricadono nel regime di “attività libera” (ovvero gli impianti di taglia ridotta che non necessitano di permessi o titoli abilitativi preventivi). Per accertare l’effettiva applicabilità del modello, gli utenti dovranno consultare la classificazione degli interventi indicata nell’Allegato A del Testo Unico FER.
Il Modello Parte III non si limita al classico pannello solare. Consente di inserire:
- Singoli interventi (specificando sezione e lettera dell’Allegato A del Testo Unico).
- Sistemi ibridi multitesta o integrati. Ad esempio, nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico domestico integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (batteria), andranno compilate congiuntamente sia le sezioni relative alla generazione solare, sia quelle dedicate allo storage.
Svolta Centri Storici: stop ai blocchi della Soprintendenza
Fino ad oggi, la presenza di vincoli nei centri storici (la cosiddetta Zona A) rappresentava il principale ostacolo per la diffusione dei pannelli. Tuttavia, grazie all’entrata in vigore del D.Lgs. 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) e del D.M. 175/2025 (Decreto Aree Idonee), le regole del gioco sono radicalmente cambiate:
- Edifici come “Aree Idonee” per Legge: tutti gli immobili, inclusi quelli situati nei centri storici e nei borghi di pregio, sono ora classificati come “aree idonee” per l’installazione di impianti solari. I regolamenti comunali che imponevano divieti generici sono da considerarsi legalmente superati.
- Il parere della Soprintendenza non è più vincolante: nelle aree soggette a vincolo paesaggistico “d’insieme” (ovvero l’intero centro storico o l’intero borgo), l’autorizzazione è ancora necessaria, ma il parere della Soprintendenza perde il suo carattere vincolante. Se quest’ultima esprime un parere negativo basato unicamente su valutazioni estetiche generiche, l’amministrazione comunale può comunque concedere l’autorizzazione.
- L’eccezione del vincolo “Diretto”: il parere della Soprintendenza rimane obbligatorio e pienamente vincolante esclusivamente per gli immobili notificati singolarmente come monumenti o beni culturali di interesse specifico (es. palazzi storici tutelati ad personam).
- Esenzione totale per pannelli non visibili: l’installazione è totalmente esente da autorizzazione paesaggistica se i pannelli non sono visibili da spazi pubblici o da punti panoramici (ad esempio se posizionati su tetti piani interni o cortili).
A sancire questo cambio di rotta storico è intervenuta anche la sentenza n. 2808/2025 del Consiglio di Stato (il “Caso Firenze”). I giudici amministrativi hanno stabilito che l’energia pulita è un’opera di pubblica utilità prioritaria: le autorità non possono più negare l’installazione basandosi sul generico concetto di “disturbo visivo”, ma hanno l’obbligo del “Dissenso Costruttivo” (se rifiutano un progetto, devono indicare loro stesse le modifiche necessarie per renderlo accettabile, come l’uso di pannelli rossi o integrati nel tetto).
Nessun valore autorizzativo: è una mappatura statistica
Al di fuori delle importanti tutele paesaggistiche menzionate, è bene ricordare che il Modello Parte III non costituisce un’autorizzazione amministrativa e non sostituisce in alcun modo eventuali titoli edilizi preesistenti (laddove necessari), atti di assenso di terzi o le consuete procedure di connessione alla rete elettrica gestite dal distributore locale. La sua funzione è unicamente di censimento, monitoraggio statistico e uniformazione delle informazioni aggregate sugli impianti installati sul territorio italiano in attività libera
Chi deve inviare la comunicazione e come fare
La trasmissione telematica delle informazioni sulla piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili) è obbligatoria ed è posta in capo a due soggetti principali:
- Il soggetto proponente (proprietario o investitore dell’impianto).
- L’installatore professionista delegato.
La compilazione può essere materialmente eseguita da persone fisiche, legali rappresentanti di società ed enti, imprenditori agricoli oppure professionisti muniti di formale procura o mandato, che dovrà necessariamente essere allegata alla documentazione digitale in formato telematico al momento del caricamento sulla piattaforma.
Tempistiche e finestre temporali: il regime transitorio
Il decreto impone tempistiche molto stringenti per l’invio della comunicazione ordinaria, ma prevede una comoda finestra di moratoria per tutti gli interventi eseguiti in questa fase di avvio. Il modello dovrà essere pubblicato e fruibile sul portale del SUER entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.
| Fattispecie e Stato dell’Impianto | Termine per l’Invio della Comunicazione |
| Nuovo impianto (messo in esercizio dopo la disponibilità del modello su SUER) | Entro 5 giorni dall’entrata in esercizio |
| Impianto preesistente (messo in esercizio prima della disponibilità del modello) | Entro 6 mesi dalla data di disponibilità del modello su SUER (periodo di moratoria) |
| Rilascio piattaforma (attivazione del modello telematico sul SUER) | Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 223/2026 |
È importante sottolineare che il termine dei 6 mesi riservato al transitorio non decorre dalla data in cui il singolo impianto è stato allacciato, bensì dal giorno esatto in cui il SUER renderà operativo e accessibile il form online di compilazione.
Cosa succede ai vecchi modelli Parte I e Parte II?
La norma fa totale chiarezza anche sulla convivenza tra i diversi moduli. I Modelli Unici Parte I e Parte II restano perfettamente vigenti e continueranno ad essere utilizzati per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW qualora siano installati su:
- Edifici residenziali, commerciali o industriali;
- Strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- Pertinenze dirette degli immobili sopra menzionati.
La logica del flusso rimane inalterata: la Parte I serve per la richiesta di connessione preliminare, mentre la Parte II attesta il completamento delle opere. La Parte III si affianca ad essi unicamente con lo scopo di mappare a consuntivo gli impianti in attività libera, garantendo allo Stato un quadro preciso e centralizzato della transizione energetica “dal basso”.
A questa semplificazione procedurale si affianca una svolta storica per i centri storici (Zona A), ormai classificati per legge come “aree idonee”. In queste aree, il parere delle Soprintendenze perde il suo carattere vincolante (salvo che per i monumenti con vincolo diretto), ponendo fine ai divieti estetici generalizzati in linea con il principio del “dissenso costruttivo” stabilito dal Consiglio di Stato
