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Bonus bollette 2026 per ISEE sotto 25.000 euro: come funziona

Bonus bollette 2026, al via la procedura per l’applicazione dello sconto: ecco il meccanismo

Parte il bonus bollette 2026: il contributo volontario, pari a un massimo di 60 euro, sarà riconosciuto ai titolari di ISEE non superiore a 25.000 euro. I venditori che intendono aderire all’iniziativa e riconoscere lo sconto sulle bollette della luce ai propri clienti dovranno pronunciarsi entro il 31 agosto. Le regole sono nella delibera ARERA del 2 luglio 2026, in base al decreto 20 febbraio 2026 numero 21.

Il contributo straordinario volontario è una misura di carattere solidale introdotta per il biennio 2026-2027 a favore dei clienti domestici residenti che non percepiscono il bonus sociale ordinario e presentano un ISEE fino a 25.000 euro. È importante sottolineare che si tratta di una scelta volontaria da parte dei venditori di energia elettrica; pertanto, non tutti gli operatori potrebbero decidere di aderire all’iniziativa. Le aziende che scelgono di partecipare ricevono un’apposita attestazione (ECV) rilasciata dall’Acquirente Unico, che può essere utilizzata a fini di marketing per valorizzare il proprio impegno verso i consumatori

Bonus bollette: per chi

La misura è per i nuclei familiari titolari di ISEE superiore a 9.796 euro, esclusi dalla platea dei destinatari del bonus sociale, e fino a un massimo di 25.000 euro.

Un altro requisito? Bisogna essere clienti domestici residenti in possesso di una fornitura elettrica attiva e con consumi registrati nel primo bimestre dell’anno inferiori o uguali a 0,5 MWh. Se non nell’anno, allora nel primo bimestre di fornitura qualora la fornitura sia stata attivata dopo il 1° gennaio, ma comunque entro il 31 maggio di ciascun anno. I consumi registrati nei 12 mesi antecedenti al termine del bimestre sopra indicato devono risultare inferiori a 3 MWh.

Cos’è l’ISEE

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indice utilizzato in Italia per valutare la situazione economica di un nucleo familiare. Serve a stabilire se una famiglia ha diritto ad accedere a prestazioni sociali agevolate, bonus e servizi a tariffa ridotta.

Nel calcolo dell’ISEE vengono considerati diversi elementi:

la composizione del nucleo familiare (numero di persone, presenza di figli, persone con disabilità);

i redditi di tutti i componenti della famiglia;

il patrimonio mobiliare (ad esempio conti correnti, risparmi, investimenti);

il patrimonio immobiliare (case e terreni).

Cos’è l’ARERA

L’ARERA è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l’ente indipendente che in Italia regola e controlla i servizi di:

  • energia elettrica;
  • gas naturale;
  • servizio idrico;
  • teleriscaldamento;
  • gestione dei rifiuti.

L’ARERA non vende energia né emette bollette. Il suo compito è stabilire le regole del mercato, tutelare i consumatori e garantire che i servizi siano erogati in modo efficiente e trasparente.

Spetta ai venditori

L’applicazione dello sconto in bolletta non richiede la presentazione di una domanda: la scelta dell’erogazione spetterà ai venditori. Se questi aderiscono, allora riceverà un “bollino di qualità” da parte dell’ARERA, spendibile per comunicazioni di marketing. La procedura per l’erogazione del bonus ai clienti, mediante sconto sulle fatture, a partire dal mese di agosto.

Il valore economico del contributo non sarà pari per tutti, ma verrà calcolato in base alla componente PE (prezzo dell’energia) del servizio di maggior tutela applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno: massimo 60 euro, senza che il consumatore si attivi (a differenza di altri bonus).

L’INPS trasmette gli elenchi dei nuclei familiari idonei ad ARERA per il tramite del Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico, secondo la medesima procedura che già regola il bonus sociale. Lo sconto sarà quindi applicato direttamente nella prima bolletta utile, a partire da quelle di competenza del mese di agosto.

Monitoraggio costante

L’Autorità monitora l’effettiva applicazione del contributo volontario nel biennio 2026-2027 da parte delle controparti commerciali aderenti, nonché il corretto rilascio e utilizzo delle attestazioni, riservandosi di cancellare le controparti commerciali dall’elenco, in caso di accertate irregolarità. Nonché di sospendere temporaneamente le stesse nelle more di tali accertamenti, o qualora si rendano comunque opportuni approfondimenti.

Redazione

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