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Fotovoltaico nei centri storici: stop ai veti ideologici, l’energia pulita diventa priorità

Una svolta normativa e giurisprudenziale semplifica l’installazione dei pannelli nelle zone vincolate: ecco perché le Soprintendenze non possono più dire solo "no".

L’Italia accelera sulla transizione energetica, abbattendo uno dei muri più resistenti: quello dei vincoli paesaggistici nei centri storici. Grazie alle recenti riforme del 2025 e all’entrata in vigore del correttivo al Testo Unico Rinnovabili, il panorama per chi vive nei borghi o nelle zone di pregio (Zona A) è radicalmente mutato.

La rivoluzione normativa: centri storici come “Aree Idonee”

La novità principale risiede nella nuova classificazione legislativa: tutti gli edifici, compresi quelli situati nei centri storici, sono ora considerati per legge “aree idonee” all’installazione di impianti solari. Questo cambiamento ha rimosso la possibilità per i Comuni di applicare divieti generalizzati basati su vecchi regolamenti urbanistici. Ecco la svolta normativa significativa per l’installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici italiani (Zona A). Il cambiamento principale è legato all’entrata in vigore del D.Lgs. 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) e del D.M. 175/2025 (Decreto Aree Idonee), con effetti operativi a partire dall’11 dicembre 2025.

Le nuove regole prevedono:

  • Iter semplificato: per gli interventi definiti di “lieve entità”, le procedure sono più rapide e meno burocratiche.
  • Parere non vincolante: nelle aree soggette a vincolo paesaggistico d’insieme, il parere della Soprintendenza perde il suo carattere vincolante, a meno che non si tratti di immobili dichiarati formalmente monumenti o beni culturali di interesse specifico.
  • Edilizia libera: se i pannelli sono integrati nelle coperture, non modificano la sagoma e non sono visibili da spazi pubblici, l’installazione può spesso procedere senza autorizzazioni preventive.

1. Edifici come “Aree Idonee” per Legge

La novità più dirompente è che tutti gli edifici, inclusi quelli situati nei centri storici, sono ora classificati come “aree idonee” per l’installazione di impianti solari e termici. Questa qualifica ha una conseguenza legale immediata: i regolamenti comunali o i piani urbanistici che vietano in modo generico il fotovoltaico nei centri storici sono considerati superati dalla norma nazionale e non possono più essere utilizzati per negare i permessi.

2. Parere della Soprintendenza: Obbligatorio ma non Vincolante

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico “d’insieme” (ovvero i centri storici nel loro complesso):

  • L’autorizzazione è ancora necessaria, ma il parere della Soprintendenza non è più vincolante.
  • Se la Soprintendenza esprime un parere negativo basato solo su criteri estetici generici, l’amministrazione può comunque procedere con l’autorizzazione.
  • Eccezione: Il parere resta obbligatorio e vincolante solo per gli immobili con vincolo diretto (monumenti o palazzi storici notificati singolarmente come beni culturali).

3. Iter più snello e Edilizia Libera

Il Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) ha semplificato le procedure:

  • Edilizia Libera: l’installazione è considerata manutenzione ordinaria e non richiede permessi se i pannelli sono integrati nelle coperture, non modificano la sagoma dell’edificio e hanno la stessa inclinazione della falda.
  • Esenzione totale dall’autorizzazione paesaggistica: è prevista se i pannelli non sono visibili da spazi pubblici o punti panoramici (ad esempio su tetti piani circondati da edifici più alti o in cortili interni).
  • Semplificazioni PAS: per impianti fino a 12 MW in aree idonee si applicano procedure accelerate con tempi ridotti di un terzo.

Il “Caso Firenze”: la sentenza che fa giurisprudenza

A consolidare questo nuovo corso è intervenuta la sentenza n. 2808/2025 del Consiglio di Stato. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso di due cittadini contro il Comune di Firenze, che aveva negato l’installazione di un impianto fotovoltaico nonostante l’utilizzo di pannelli color rosso mattone perfettamente integrati nel tetto.

I giudici hanno stabilito principi destinati a fare scuola:

1. Il tramonto del “disturbo visivo”

Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è più possibile applicare categorie estetiche tradizionali che vedono i pannelli come elementi estranei o “intrusioni”. La presenza del fotovoltaico, data la necessità nazionale di energia da fonti rinnovabili, non può essere percepita in assoluto come un fattore di disturbo visivo.

2. Obbligo di “Dissenso Costruttivo”

L’amministrazione non può limitarsi a un rifiuto stereotipato. Se ritiene un progetto incompatibile, ha l’obbligo di indicare le modifiche indispensabili per renderlo accettabile. Nel caso di Firenze, il Comune aveva erroneamente ignorato le soluzioni di mitigazione proposte dai cittadini (pannelli mimetici e integrati), basandosi su pareri riferiti a progetti precedenti ormai superati.

3. Prevalenza dell’interesse pubblico

Poiché gli impianti rinnovabili sono opere di pubblica utilità, le motivazioni per un eventuale diniego devono essere “particolarmente stringenti”. La transizione energetica è un obiettivo di interesse nazionale che deve essere bilanciato caso per caso con la tutela del paesaggio, senza che quest’ultima diventi un blocco insuperabile.

Giovanni Mancini

Ingegnere, pilota, giornalista appassionato da sempre di auto e motori. E' direttore responsabile delle testate giornalistiche NEWSAUTO.it, Elaborare, Elaborare 4x4 ed Elaborare Classic, pubblicazioni da oltre 20 anni riferimento dei "car enthusiast", appassionati di tecnica motoristica, performances e guida sportiva. Nell'anno 2004 ha conseguito il titolo di Campione Italiano nel Campionato Velocità Turismo nelle gare in pista. Tra le tante auto speciali provate: la Mazda 787B vincitrice della 24H di Le Mans nel 1991.