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Visita fiscale INPS per malattia: nuovi orari 2026 e fasce di reperibilità

Nel 2026 le visite fiscali INPS sono unificate per pubblici e privati, sette giorni su sette, ore 10-12 e 17-19

Il sistema dei controlli sulle assenze per malattia ha registrato un’importante evoluzione normativo-operativa. Il quadro per le visite fiscali gestite dal Polo Unico dell’INPS punta a una totale uniformità tra le diverse categorie di lavoratori e a un potenziamento dell’efficacia ispettiva, volto a contrastare gli abusi e a ottimizzare la trasparenza.

Orari e fasce di reperibilità unificati

Il cambiamento strutturale più significativo risiede nel definitivo superamento della storica disparità tra dipendenti pubblici e privati. A seguito degli orientamenti giurisprudenziali consolidati (tra cui la nota sentenza del Tar Lazio n. 16305), l’Istituto ha uniformato le finestre orarie in cui è obbligatorio garantire la presenza presso il domicilio eletto.

Le fasce di reperibilità vigenti sono identiche per tutti i settori con questi orari:

  • Mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Questo schema di quattro ore giornaliere si applica 7 giorni su 7, includendo senza distinzioni i giorni lavorativi, i fine settimana (sabato e domenica), le festività nazionali e le eventuali giornate di ponte o ferie collettive aziendali. Le verifiche domiciliari possono essere predisposte fin dal primo giorno di prognosi e ripetersi anche più volte all’interno dello stesso periodo di assenza.

Nuove regole e digitalizzazione dei controlli

La reale novità risiede nell’inasprimento delle procedure di controllo e nella digitalizzazione dei processi. L’INPS ha implementato il sistema ispettivo aumentando il numero di medici autorizzati e velocizzando l’interazione con i datori di lavoro.

Attraverso l’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), le aziende possono richiedere le visite mediche di controllo in tempo reale. Resta categorico l’obbligo per il medico curante di trasmettere il certificato telematico all’istituto entro il giorno successivo all’insorgenza della patologia; il lavoratore è tenuto a verificare la correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità inseriti.

Esenzioni e sanzioni

Il quadro normativo conferma specifiche deroghe all’obbligo di reperibilità. Sono esentati dai controlli i lavoratori la cui assenza sia riconducibile a:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  • Infortuni sul lavoro o malattie professionali riconosciute.
  • Stati patologici connessi a invalidità civile pari o superiore al 67%.

In assenza di tali esenzioni o di comprovati motivi giustificativi (come visite mediche urgenti o accertamenti specialistici indifferibili), l’assenza ingiustificata comporta pesanti sanzioni pecuniarie. La prima inadempienza determina la perdita totale dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di prognosi; la seconda assenza riduce l’emolumento del 50% per i giorni residui. Nei casi più gravi o di reiterata violazione, l’assenza al controllo può costituire giusta causa di licenziamento disciplinare.

Redazione

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