LA CONVENZIONE DI OSLO CONTRO LE MUNIZIONI A GRAPPOLO

Come reazione agli eccessi bellici, gli ultimi decenni hanno visto svilupparsi una speciale normativa internazionale umanitaria, tendente a limitare o sopprimere l’uso di certe armi o mezzi offensivi.

 
(Amb. Giorgio Bosco)


Il Comitato Internazionale della Croce Rossa non manca di sottolineare, in varie occasioni, che da quasi un secolo e mezzo gli Stati hanno riconosciuto che il solo scopo legittimo della guerra – indebolire le forze militari dell’avversario – sarebbe oltrepassato dall’uso di armi che aggraverebbero inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o renderebbero la loro morte inevitabile (Dichiarazione di Pietroburgo del 1868).
Tale enunciazione è stata riaffermata dalla Corte internazionale di giustizia. In questo filone s’inserisce la Convenzione di Oslo del 3 dicembre 2008 contro l’uso di munizioni a grappolo.
Essa rappresenta la conclusione del c.d. Processo di Oslo, iniziatosi nel febbraio 2007 con una Dichiarazione approvata nella capitale norvegese da 46 Stati tra cui l’Italia. Come in ogni Conferenza diplomatica che in tempi limitati si trovi a dover approvare un testo multilaterale, alcune difficili questioni erano sul tappeto e furono affidate a gruppi e sottogruppi di lavoro, prima fra esse quella delle definizioni.
L’alto grado di tecnicità della Convenzione comportava la necessità di definizioni precise: esse si trovano all’art. 2, che ne contiene ben 15, ed è il frutto dell’intensa attività di un gruppo di lavoro presieduto dall’Ambasciatore neozelandese MacKay, che per facilitare il dibattito fece circolare un documento di lavoro che riassumeva una trentina di eccezioni
proposte da varie delegazioni.
Dal canto suo, l’Ambasciatore svizzero Burgener ebbe ad affrontare il tema della c.d. interoperabilità, ossia che Stati parte della Convenzione, nonostante il loro fermo proponimento di non fare uso delle munizioni a grappolo, avessero la possibilità di continuare ad interoperare.

Le intese raggiunte sui difficili temi delle definizioni e dell’interoperabilità, consentirono di giungere all’approvazione della Convenzione che all’art. 1 proclama il bando totale nei classici termini del diritto umanitario e del disarmo. L’art. 3 impone la distruzione delle munizioni a grappolo esistenti nei depositi degli Stati parte, mentre l’art. 4 prescrive la bonifica delle aree da esse infestate al momento dell’entrata in vigore della Convenzione. Un particolare problema concerne quelle che siano state usate od abbandonate da uno Stato parte anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione. Non si è voluto imporre specifici obblighi retroattivi: lo Stato disseminatore è solo strongly encouraged a provvedere assistenza tecnica e finanziaria
(art. 4, par. 4, lett. a).
Le disposizioni successive riguardano l’assistenza alle vittime (art. 5), la cooperazione internazionale (art. 6), l’obbligo per gli Stati parte di rendere operativa la Convenzione nei propri ordinamenti interni anche attraverso l’adozione di sanzioni penali (art. 9).

Certo, non sfugge agli ambienti interessati che alcuni importanti Paesi come Stati Uniti, Cina, Russia, India, Pakistan ed Israele, produttori ed utilizzatori di tali munizioni, siano rimasti estranei all’intero processo di Oslo ed assenti alla Conferenza di Dublino. Ma la maggioranza della comunità internazionale ha manifestato la ferma intenzione di voltare pagina e di non tollerare ulteriormente l’uso di mezzi bellici che vanno al di là delle necessità operative e che causano danni inaccettabili alle popolazioni civili.

Ad unanime giudizio delle delegazioni intervenute a Dublino alla conclusione dei lavori, la Convenzione, di alto valore umanitario, ha centrato pienamente gli obiettivi della Dichiarazione di Oslo del febbraio 2007. L’Italia è stata particolarmente attiva nelle varie fasi del processo di Oslo e nella partecipazione alla Conferenza di Dublino ed è da auspicare un sollecito svolgimento del nostro procedimento di ratifica.

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