
Niente da fare: la Cassazione ha confermato ieri la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. Per omicidio volontario plurimo, e lesioni gravi volontarie. Si chiude così, con la detenzione definitiva, una vicenda giudiziaria che per cinque anni ha diviso l’opinione pubblica e alimentato il dibattito sulla legittima difesa in Italia. Protagonista, il 72enne gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), responsabile di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta il 28 aprile 2021 nel suo esercizio commerciale.
Ha pesato il fatto che Roggero abbia inseguito i rapinatori all’esterno del locale, continuando a fare fuoco quando questi si stavano già dando alla fuga, rendendo così non più sussistente il requisito dell’imminente pericolo.
La condanna definitiva del gioielliere di Cuneo
Mario Roggero: le vicenda del gioielliere che commuove
La difesa ha continuato a sostenere che Roggero avesse agito in una situazione di grave turbamento e per proteggere sé e la propria famiglia. L’accusa ha ribadito invece che si fosse trattato di una reazione successiva alla rapina, definendola una “illegittima vendetta” e sostenendo che il pericolo fosse ormai cessato.
La sentenza della Cassazione mette un punto fermo a un iter processuale complesso, che ha visto ridursi la pena rispetto ai 17 anni stabiliti in primo grado dalla Corte d’Assise di Asti, ma che ha mantenuto ferma l’esclusione della legittima difesa. Secondo i giudici, l’azione del gioielliere non può essere scriminata: i colpi di pistola furono esplosi quando il pericolo era ormai cessato, con i malviventi in fuga dal parcheggio del negozio. La giustizia ha dunque ribadito il principio di proporzionalità, sottolineando che, nonostante le modifiche normative del 2019, l’inseguimento e il fuoco diretto contro i rapinatori non integrano i requisiti necessari per l’esimente della difesa legittima.
La difesa del gioielliere aveva infatti fatto riferimento a un precedente episodio, avvenuto nel 2015, per giustificare lo stato di stress post-traumatico in cui si trovava al momento dei fatti.
Perché è stato condannato
Il fulcro della condanna risiede nell’interpretazione dell’articolo 52 del Codice Penale. Per i magistrati, non è stata configurabile né la legittima difesa né quella putativa. La Corte ha sottolineato che, al momento dell’esplosione dei colpi mortali, né Roggero né i suoi familiari erano più esposti a un’offesa concreta. L’azione del gioielliere non è stata interpretata come una reazione difensiva volta a proteggere la propria incolumità, bensì come un atto di aggressione postuma, scaturito quando la minaccia era cessata.
Mancava insomma il requisito dell’attualità del pericolo richiesto dall’articolo 52: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Il concetto di proporzione
Nel caso di Mario Roggero, il concetto di proporzionalità è stato il cardine attorno al quale si è articolata l’esclusione della legittima difesa da parte dei giudici. Sebbene la riforma del 2019 abbia introdotto la presunzione di proporzionalità in contesti come quello di un’attività commerciale, l’interpretazione giudiziaria ha stabilito che tale presunzione non sia assoluta né svincolata dal requisito dell’attualità del pericolo. La Corte ha chiarito che, nel momento in cui i rapinatori hanno interrotto l’azione violenta e si sono dati alla fuga verso l’esterno della gioielleria, il rapporto di proporzionalità è venuto meno per due motivi principali.
PRIMO MOTIVO | La legittima difesa, anche nella sua accezione “domiciliare” o professionale, richiede che l’offesa sia ancora in atto. Inseguendo i rapinatori all’esterno e continuando a sparare quando questi erano in ritirata, Roggero ha trasformato una fase di difesa in una fase di attacco, rendendo la sua condotta sproporzionata rispetto alla minaccia che era ormai esaurita.
SECONDO MOTIVO | Il requisito della proporzionalità è strettamente legato alla tutela dell’incolumità fisica. Poiché, nella dinamica ricostruita, i malviventi stavano fuggendo senza opporre ulteriore resistenza o minaccia diretta alla vita del gioielliere o dei suoi familiari, l’uso dell’arma non è stato ritenuto necessario né proporzionato allo scopo di preservare l’incolumità personale.
Legittima difesa putativa?
Se la mente dell’aggredito percepisce un pericolo che non esiste più (perché i rapinatori sono in fuga), si cade nell’ambito dell’errore sul fatto, che può portare alla legittima difesa putativa. Tuttavia, la giurisprudenza richiede che l’errore sia scusabile, ovvero che un osservatore esterno, nelle stesse condizioni, avrebbe commesso il medesimo errore. Nel caso di Roggero, i giudici hanno ritenuto che l’inseguimento all’esterno fosse una scelta consapevole di inseguire e colpire, e non una reazione istintiva dettata da un errore percettivo.
Il vissuto emotivo (le precedenti rapine subite, lo shock, il timore) viene considerato dai giudici come un elemento rilevante ai fini della valutazione della pena, ma non trasforma un atto non giustificato in un atto di legittima difesa. La condizione psicologica può influire sulla riduzione della pena (es. attenuanti generiche o provocazione), ma non sana l’assenza del requisito giuridico del pericolo attuale.
La norma impone un limite esterno all’azione umana. Se il legislatore permettesse una valutazione puramente psicologica, la legittima difesa diventerebbe soggettiva e imprevedibile, annullando il principio di certezza del diritto: ognuno potrebbe, teoricamente, sentirsi autorizzato a reagire in modo estremo in base alla propria soglia di tolleranza o al proprio trauma personale.
Roggero, nuovo simbolo
Il caso di Roggero, 71 anni, è diventato un simbolo. Poco prima di costituirsi, il gioielliere ha pubblicato un video sui social: “È finita, vado in carcere“, ha dichiarato, visibilmente provato, definendo la condanna come una sorta di “ergastolo” per la sua età e le sue condizioni.
Le sue parole hanno generato un’immediata mobilitazione nel mondo politico, in particolare tra le fila del centrodestra. Il vicepremier Matteo Salvini si è schierato apertamente al suo fianco, invocando la grazia presidenziale e definendo l’esito processuale come “non giustizia”.
Questa presa di posizione ha dato il via a una vasta raccolta firme, che vede coinvolte diverse forze politiche, con l’obiettivo di sensibilizzare il Presidente della Repubblica sulla concessione della grazia. Parallelamente, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato l’istruttoria necessaria per esaminare l’istanza. I tempi non saranno brevi.
Il dibattito
La vicenda solleva interrogativi profondi. Se da un lato la giurisprudenza insiste sulla tutela del bene vita come valore costituzionale primario, dall’altro una parte consistente dell’opinione pubblica continua a percepire Roggero come una vittima di un sistema che, nei momenti di panico e di minaccia alla propria attività, non garantisce una protezione adeguata all’imprenditore che reagisce. Il dibattito resta aperto, sospeso tra il rigore delle aule di tribunale e la richiesta di clemenza per un uomo che, in pochi minuti, ha visto la propria vita stravolta.
Giustizia fai da te
Molti giuristi e osservatori ritengono che la sentenza sia un atto necessario per riaffermare il monopolio della forza in mano allo Stato. Secondo questa visione, permettere una deroga alla pena in casi come questo equivarrebbe a legittimare la “giustizia fai-da-te”, creando un precedente pericoloso in cui il cittadino si fa giudice e carnefice.
Dall’altra parte, una parte significativa della cittadinanza e alcuni esponenti politici hanno espresso forte vicinanza a Roggero, vedendolo come un uomo “portato al limite” da un’esperienza traumatica. Per questi sostenitori, la pena appare eccessiva, considerando il dolore e lo shock subiti da chi si è trovato a dover fronteggiare una rapina nel proprio luogo di lavoro.
