Ma fu davvero una “pugnalata alla schiena” quella dell’Italia alla Francia? (Giorgio Bosco)
La recente uscita, a cura di Maurizio Serra, delle memorie di André Francois Poncet, ambasciatore a Roma dal 1938 al 1940 (Ed. Le Lettere, 2009), ha riproposto alla memoria l’episodio della consegna al rappresentante francese, da parte di Galeazzo Ciano, della dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940; nonché le due differenti versioni del “coup de poignard”, espressione che, come ha ricordato Francesco Perfetti (“Il Tempo”, 10 giugno 2009), figura addirittura nel volume dei documenti diplomatici francesi relativi a quell’anno.
Lo stesso Perfetti giustamente ha notato l’improprietà dell’espressione, dato che “[…] i rapporti fra i due paesi non erano all’epoca nè di alleanza nè di amicizia.
Essa, inoltre, implica l’idea di una vera e propria sorpresa, che in realtà non ci fu.
La frontiera delle Alpi, infatti, era rimasta la più munita del dispositivo militare francese, e la Marina francese, sin dal settembre 1939, aveva messo a punto e aveva caldeggiato il piano di un
possibile attacco preventivo contro l’Italia”.
Fin qui il giudizio dello storico; dal canto suo il giurista si chiede se la dichiarazione di guerra
alla Francia fosse stata un atto lecito dal punto di vista del diritto internazionale.
Al giorno d’oggi una tale azione bellica non sarebbe legittima, nè per il diritto internazionale nè per il diritto interno.
Ma nel 1940 esisteva ancora il patto della Società delle Nazioni il quale, a differenza della Carta delle Nazioni Unite, non considerava la guerra come un fatto illecito.
Dottrinalmente, questo stato di cose risulta dalla precisa esposizione di Dionisio Anzilotti: Il concetto fondamentale é che lo Stato – salvo speciali limitazioni della sua libertà stabilite da norme
delle quali si dimostri lesistenza – ricorre alla coazione fisica nei casi e nei modi che reputa opportuni, sia che, ciò facendo, miri ad importare il rispetto di un diritto leso, sia che miri a determinare un accordo costitutivo di nuove norme e di nuovi rapporti”.
Dal canto suo il Balladore Pallieri così si esprimeva tra le due guerre: I soggetti internazionali dotati della necessaria capacità possono sempre far sorgere lo stato di guerra, bastando una qualunque loro manifestazione di volontà rivolta a tale scopo perché quello status subentri al normale diritto vigente in tempo di pace. E proseguiva: “Lo stato di guerra sorge sempre per una qualunque manifestazione di volontà di certi soggetti internazionali; nessuna causa giustificativa si richiede a questo fine; e la volontà può anche essere del tutto arbitraria”. In questa scelta di citazioni non potrebbe mancare lautorevole voce di Rolando Quadri: “Fino alla carta delle Nazioni Unite non poteva esservi dubbio sullalegittimità malgrado il patto Briand-Kellog, della guerrapreventiva”. Potremmo continuare con le citazioni ma ci sembra di aver dimostrato a sufficienza che la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 non era illecita secondo il diritto internazionale.
Ben venga quindi il revisionismo degli storici, se potrà far giustizia di un luogo comune fuorviante, che non dovrà più aduggiare la nostra storia contemporanea.
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