Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025: i 5 quesiti, i colori delle schede, la tessera e i documenti per votare

La direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato i fac-simile delle schede di voto per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025

Mentre la polemica politica fra destra e sinistra divampa sui referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, la direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale ha pubblicato i fac-simile delle schede di voto. Ecco i colori delle schede, la guida per votare, quali documenti servono.

Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025: i colori delle schede

Nel dettaglio, le schede saranno di colore diverso per ciascun referendum. L’elettore potrà esprimere il proprio voto tracciando un segno sul “Si” o sul “No”, accanto al quesito riportato sulla scheda.

1) Scheda verde chiaro per il quesito n. 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”.
2) Scheda arancione per il quesito n. 2: “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”.
3) Scheda grigia per il quesito n. 3: “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”.
4) Scheda rosso rubino per il quesito n. 4: “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.
5) Scheda gialla per il quesito n. 5: “Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”.

Quali sono i quesiti dei cinque referendum stampati sulle schede

Referendum n. 1. Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione;

Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?”

Referendum n. 2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale;

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali” come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: ,“compreso tra un” , alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

Referendum n. 3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;

Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

Referendum n. 4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione;

Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

Referendum n. 5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana;

Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.” della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?”

Qual è il quorum necessario affinché i referendum siano validi

I referendum abrogativi sono validi se ha votato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% + 1) dei voti validamente espressi.

Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

“La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti e in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno.

Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione;

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:

da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;

da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;

dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.

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