News – Finalmente dalla Cassazione vengono ristabiliti i principi del rispetto delle leggi del Paese ospitante

È obbligo essenziale se vogliono vivere in mondo occidentale

Roma, 15 maggio 2017 –  A Goito, (Mantova) il sei marzo del 2013, un indiano sikh era stato sorpreso per strada armato di un coltello lungo quasi 20 centimetri. Per tale motivo, era stato condannato dal Tribunale di Mantova a duemila euro di ammenda.

L’indiano aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il coltello (kirpan), come il turbante “era un simbolo della religione e il porto costituiva adempimento del dovere religioso”.

In Cassazione, la Procura Generale,  associandosi all’ormai uso comune della tolleranza e giustificazione per la  diversità culturale, aveva chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. 

Sulla tolleranza e sempre portando il massimo rispetto per le sentenze pronunciate nel “nome del popolo italiano”, lascia comunque perplessi quella del Tribunale di Milano dove un irregolare della Costa d’Avorio, con precedenti per spaccio di stupefacenti, all’ennesimo arresto della Polizia di Stato sempre per “spaccio di stupefacenti”, ha massacrato due Agenti di Polizia con calci e pugni, procurando loro giorni 15 e 7 di guarigione. Arrestato, è stato scarcerato immediatamente, con obbligo di firma, con la motivazione che la “reazione era dovuta all’insofferenza per i controlli di Polizia”, per cui questo “signore” è autorizzato a picchiare e delinquere perchè sostanzialmente ha la patente per farlo essendo “insofferente” e quindi non ha motivo di rispettare le leggi italiane. Certo, ha l’obbligo di firma ma sempre se gli va di farlo perchè anche quella è un’imposizione che potrebbe essere soggetta a insofferenza. La notizia era riportata dal solo “Il giornale.it”…

Diverso l’avviso della Prima Sezione Penale della Suprema Corte, che invece hanno respinto il ricorso affermando invece che “è essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina”. Il verdetto aggiunge che “la decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha la consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza, ne impone il rispetto e non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante”. “In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l’identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l’integrazione non impone l’abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell’art. 2 della Costituzione che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante”.

Sarebbe come dire che, poichè in alcune regioni del Sud erano tutti cacciatori, avrebbe dovuto essere lecito andare in giro con “la lupara”, perchè faceva parte del costume locale…

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