Controlli fiscali ai commercialisti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Una nuova ordinanza della Cassazione, basata sul segreto professionale, cambia le cose: l’Agenzia delle Entrate potrà fare controlli fiscali negli studi di avvocati, commercialisti e consulenti solo in certi casi

L’ordinanza 17228 del 26 giugno 2025 della Cassazione stabilisce che l’Agenzia delle Entrate possa fare controlli fiscali negli studi di avvocati, commercialisti e consulenti solo in determinati casi. La decisione è di grande peso, e verrà tenuta in considerazione dai giudici in eventuali controversie future, anche se non vincolante al 100%, in quanto non si tratta di sentenza a sezioni unite.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate negli studi di avvocati, commercialisti e consulenti
Avvocati, commercialisti e consulenti potranno contare su una protezione forte del loro segreto professionale, bloccando sequestri indiscriminati di documenti. Gli Ermellini ribadiscono che la riservatezza tra professionista e cliente è un diritto tutelato dalla legge. Ecco la vicenda che ha portato alla pronuncia. Tutto nasce da verifica fiscale della Guardia di Finanza in uno studio legale: i militari hanno individuano un block-notes contenente nomi di clienti, compensi e informazioni delicate, ritenendo che fosse utile ai fini dell’accertamento fiscale. L’avvocato oppone il segreto professionale, ritenendo illegale il sequestro. I finanzieri esibiscono un’autorizzazione preventiva della Procura che permette di acquisire documenti anche in deroga al segreto. Tuttavia, l’autorizzazione era generica e rilasciata prima della verifica, quindi non poteva riferirsi a quella specifica eccezione sollevata dal professionista. Si apre un contenzioso che ha attraversato tre gradi di giudizio.
Serve un provvedimento ad hoc del magistrato
Il principio della Cassazione è chiaro: quando un professionista solleva l’eccezione del segreto, la Guardia di Finanza deve fermarsi e richiedere un provvedimento ad hoc del magistrato, successivo all’opposizione e relativo a quei documenti specifici. Il decreto deve indicare chiaramente quali atti possono essere esaminati e acquisiti. Si garantisce il diritto alla riservatezza del professionista e del cliente, e si permette al Fisco di esercitare i suoi poteri, ma in maniera giuridicamente corretta e circoscritta. L’articolo 7 quinquies dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che le prove ottenute in violazione della legge sono inutilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale. Ciò significa che qualsiasi documento acquisito senza un’autorizzazione specifica e successiva rende nullo l’atto impositivo basato su di esso. Il tutto mentre il Parlamento analizza varie modifiche di legge.